Forum Umby Web

LAVORO: REGIONE LAZIO, REDDITO MINIMO GARANTITO E' LEGGE; DOMANDE 1/30 SETT

« Older   Newer »
  Share  
umby64
view post Posted on 24/3/2009, 18:39




LAVORO: REGIONE LAZIO, REDDITO MINIMO GARANTITO, APPROVATA LEGGE

E' stata approvata la legge regionale per migliaia di disoccupati, inoccupati e precari del Lazio. Con l’approvazione della legge sul reddito minimo garantito per i disoccupati, gli inoccupati ed i precariamente occupati, avvenuta il 4 marzo, il Lazio si propone come regione pilota per una nuova stagione di diritti sociali, che intende contrastare le nuove forme di precarietà e di povertà generate dalle trasformazioni produttive e sociali vissute da milioni di donne e di uomini.

Si tratta di un provvedimento legislativo, proposto dall'assessora al Lavoro Tibaldi, particolarmente importante in quanto può agire da apripista per una futura ed auspicata legislazione nazionale per il reddito di base e per una complessiva ridefinizione delle politiche di welfare.


REDDITO MINIMO GARANTITO, ASS TIBALDI: "ENTRO 12 APRILE LEGGE IN VIGORE"

Roma 24 Mar - “L’iter della legge regionale sul reddito minimo garantito per disoccupati, inoccupati e precari procede spedito. Il provvedimento verrà pubblicato sul bollettino ufficiale della regione il 28 marzo; entro il 12 aprile la legge entrerà in vigore e necessiterà solo del regolamento attuativo per essere pienamente operativa. Il regolamento, su cui stiamo già lavorando, verrà approvato dalla Giunta in tempi brevi”. E’ quanto dichiara l’assessora al Lavoro della regione Lazio Alessandra Tibaldi intervenendo nuovamente sul provvedimento legislativo approvato lo scorso 4 marzo dal Consiglio Regionale.

“Da parte nostra – continua Tibaldi – c’è una continua attenzione per far sì che questa importante sperimentazione di un nuovo diritto di cittadinanza possa partire nel migliore dei modi. Anche oggi il presidente Marrazzo ha ribadito l’impegno per lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie a vantaggio dei beneficiari, in aggiunta ai 20 milioni annui già disponibili. Ampliando la platea degli aventi diritto, e portandola entro la fine del 2009 a 11.000 unità, si avranno dati più significativi su cui ragionare, per trasformare nel tempo il provvedimento da sperimentale e strutturale”.

“In prospettiva – conclude Tibaldi – il reddito minimo garantito apre scenari inediti nella predisposizione di un nuovo modello di welfare,. che liberi le lavoratrici ed i lavoratori dal ricatto della precarietà offrendo loro più garanzie, diritti e tutele”.



Di seguito il testo del DLR:

L.R. 20 Marzo 2009, n. 4
Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati (1)


Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, commi 3 e 5 e dall’articolo 7, comma 1 dello Statuto regionale, promuove e sostiene le politiche passive e le politiche attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale.

2. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire l’inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all’esclusione sociale nonché strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all’inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.

3. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell’ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali volti anche al cofinanziamento del fondo regionale per il reddito minimo garantito di cui all’articolo 9 della presente legge.


Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) reddito minimo quell’insieme di forme reddituali dirette ed indirette che assicurino un’esistenza libera e dignitosa;
b) disoccupati coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;
c) inoccupati coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, sono alla ricerca di un’occupazione;
d) lavoratori precariamente occupati coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n 297 (Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs 21 aprile 2000, n 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144) ;
e) lavoratori privi di retribuzione coloro che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche;
f) centri per l’impiego le strutture previste dall’articolo 29 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro).


Art. 3
(Reddito minimo garantito)
1. Il reddito minimo garantito si articola nelle seguenti prestazioni:
a) per i beneficiari indicati all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) per i beneficiari indicati all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell’anno precedente ed erogate nelle misure indicate nel regolamento di cui all’articolo 7. In ogni caso la somma tra il reddito percepito nell’anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore a 7 mila euro.

2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono cumulabili con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto beneficiario, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo comma 1, ma non sono compatibili con l’erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine.

3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili a terzi.

4. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ulteriori interventi.

5. La Regione eroga ai beneficiari di cui all’articolo 4 una quota d’importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all’entità dell’erogazione economica da versare nell’apposito fondo, di cui all’articolo 9, gestito dalla stessa Regione. L’interessato, una volta cessata la fruizione del beneficio, anche per il venire meno di una delle condizioni legittimanti, ha diritto di cumulare le quote maturate nel fondo con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.

6. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, istituendo ovvero rifinanziando annualmente con la legge finanziaria un apposito capitolo di bilancio, può contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a:
a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3 quater, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale);
b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo;
c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
e) erogare contributi per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, titolari di contratto di locazione.


Art. 4
(Soggetti beneficiari e requisiti)
1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito di cui all’articolo 3:
a) i disoccupati;
b) gli inoccupati;
c) i lavoratori precariamente occupati;
d) i lavoratori privi di retribuzione.

2. I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della presentazione dell’istanza per l’accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti:
a) residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi;
b) iscrizione nell’elenco anagrafico dei centri per l’impiego ad eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d);
c) reddito personale imponibile non superiore a 8 mila euro nell’anno precedente la presentazione dell’istanza;
d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.


Art. 5
(Modalità di accesso alle prestazioni)
1. Per accedere alle prestazioni di cui all’articolo 3 i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 presentano annualmente istanza al comune capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il comune di residenza e, per il Comune di Roma, ai municipi di residenza, i quali provvedono a trasmetterle al centro per l’impiego territorialmente competente.

2. Dopo la presentazione della domanda i soggetti di cui al comma 1 sono presi in carico da parte del centro per l’impiego territorialmente competente.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d’intesa con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l’impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri per la formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra l’altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all’età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e sensoriale, all’area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalla Regione nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa.

4. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le province adottano una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni.

5. Le province presentano, con cadenza annuale, all’assessorato competente in materia di lavoro, una relazione sull’utilizzo dei fondi erogati dalla Regione per le finalità di cui all’articolo 1.


Art. 6
(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)
1. Nel caso in cui il beneficiario, all’atto della presentazione dell’istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, l’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 3 è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l’erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.

2. Si ha la sospensione delle prestazioni qualora il beneficiario:
a) sia assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale;
b) partecipi a percorsi di inserimento professionale.

3. Si ha la decadenza dal beneficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al raggiungimento dell’età pensionabile.

4. La decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario sia assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga una’attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore a 8 mila euro annui.

5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l’impiego territorialmente competente.

6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso, certificate dal centro per l’impiego territorialmente competente attraverso l’erogazione di un bilancio di competenze.

7. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni, il centro per l’impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi ai comuni.


Art. 7
(Regolamento regionale)
1. La Regione con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l’impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva la potestà regolamentare della provincia, in particolare, provvede a:
a) definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge;
b) definire la modalità per lo svolgimento dell’attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine all’attuazione della presente legge;
c) individuare le misure delle prestazioni dirette previste dall’articolo 3, comma 1, lettera b), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità secondo apposite fasce di reddito;
d) definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito sociale garantito di cui all’articolo 9;
e) individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare alle province ai fini dell’erogazione delle prestazioni dirette.


Art. 8
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare:
a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità;
b) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell’analisi costi-benefici.


Art. 9
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità della presente legge è istituito, nell’ambito dell’UPB F31, un apposito capitolo di spesa denominato: “Fondo regionale per il reddito minimo garantito”, con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l’anno 2009 e a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2010 e 2011.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:
a) per l’importo di 20 milioni di euro relativo all’anno 2009, mediante una riduzione di 5 milioni di euro per ciascuno dei capitoli H41135 e F31538 e nel contempo mediante una riduzione pari a 10 milioni di euro rispettivamente, in termini di competenza, del capitolo T27501, lettera a) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2009 e, in termini di cassa, del capitolo T25502;
b) per l’importo pari a 10 milioni di euro, relativo alle annualità 2010 e 2011, mediante una riduzione di pari importo rispettivamente, in termini di competenza, del capitolo T27501, lettera a) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2009 e, in termini di cassa, del capitolo T25502.

3. Le province e i comuni nei limiti dei propri bilanci possono contribuire al finanziamento del fondo per il reddito sociale garantito nell’ambito dei territori di loro competenza.


Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Note
(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 marzo 2009, n. 12

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.


Scarica il documento regionale in formato pdf

Edited by umby64 - 29/4/2009, 09:25
 
Top
max7777
view post Posted on 3/4/2009, 22:39




no comment!!

:shifty:
 
Top
umby64
view post Posted on 4/6/2009, 18:07




APPROVATO IL REGOLAMENTO E LA DELIBERA SUI CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L’EROGAZIONE DEL REDDITO MINIMO GARANTITO

La Legge sul reddito minimo garantito potrà essere operativa entro l’estate 2009 a seguito dell’approvazione in tempi brevissimi, rispetto alla data di entrata in vigore della Legge stessa, del Regolamento regionale e della delibera di Giunta sui criteri per la formazione delle graduatorie”.

E’ quanto ha dichiarato, Alessandra Tibaldi, Assessora al Lavoro, Pari opportunità e Politiche giovanili della regione Lazio dopo l’approvazione in Giunta del Regolamento attuativo ed integrativo della Legge regionale sull’Istituzione del Reddito Minimo Garantito.

“La legge, che per il primo anno avrà carattere sperimentale, è la prima in Italia e – ricorda Tibaldi - prevede l’erogazione di una somma di denaro non superiore a 7.000,00 euro l’anno come strumento di contrasto della diseguaglianza e di rafforzamento delle opportunità per l’inserimento sociale”

“Le beneficiarie ed i beneficiari – prosegue l’assessora Tibaldi - che possono presentare la domanda di accesso alle prestazioni sono, per quest’anno, le disoccupate ed i disoccupati, tra i 30 ed i 44 anni, in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nella regione da almeno 24 mesi al momento della presentazione della domanda;

- iscrizione ai Centri per l’impiego;

- reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro;



“Sono attribuiti – continua Tibaldi – punteggi ulteriori per i carichi familiari, per i disabili, per i soggetti in emergenza abitativa e per i disoccupati di lungo periodo con oltre 24 mesi di iscrizione ai Centri per l’Impiego. Il Regolamento si prefigge di assicurare rapidità della risposta individuando tempi definiti per le diverse fasi dell’istruttoria e stabilendo la possibilità di avanzare le richieste in più momenti dell’anno. Si individua, inoltre, un meccanismo diretto a facilitare l’erogazione materiale del reddito, oggetto di una prossima specifica delibera di Giunta. Sempre in questa direzione va anche la scelta di dedicare quota parte del fondo a sostegno delle attività gestionali e di valutazione”.

“Per quanto riguarda, infine, le modalità di accesso alle prestazioni le domande dovranno essere inoltrate al Comune capofila del distretto sociosanitario a cui appartiene il Comune di residenza (i singoli municipi per il territorio di Roma) del soggetto interessato. Le domande pervenute – prosegue l’assessora Tibaldi - saranno trasmesse alla Provincia di riferimento che stilerà le graduatorie, verificando anche le dichiarazioni rese in ordine ai requisiti indicati. A fronte di dichiarazioni false si avrà la decadenza e la restituzione di quanto indebitamente percepito”.

“Questi provvedimenti dedicati alla fascia di età compresa tra i 30 ed i 44 anni – conclude Tibaldi - si inseriscono nel quadro più complessivo degli interventi per l’occupazione nel Lazio, che come assessorato abbiamo predisposto, e che riguardano anche i giovani e gli over 45”.

 
Top
umby64
view post Posted on 1/9/2009, 08:11




REDDITO MINIMO GARANTITO: DAL 1 AL 30 SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

“Dal 1 al 30 settembre si potranno presentare le richieste per ottenere il reddito minimo garantito. I moduli da compilare si potranno trovare negli 800 uffici postali della Regione, nei 60 Comuni capofila di Distretto Socio Sanitario e nei 20 Municipi del Comune di Roma. Anche le Province potranno distribuirli tramite i Centri per l’Impiego e le altre strutture accreditate”. E’ quanto ha dichiarato l’Assessora al Lavoro, Pari opportunità e Politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi nel corso dell’incontro che si è tenuto questa mattina presso la Sala Tevere della Regione Lazio con i rappresentanti dei Comuni capofila di Distretto Socio Sanitario e dei Municipi del Comune di Roma.

“Le domande potranno essere consegnate presso i Comuni capofila e i Municipi, oppure essere inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Una volta raccolte tutte le domande pervenute le Province stileranno le graduatorie degli aventi diritto, secondo i criteri stabiliti dalla Regione. Contiamo che i beneficiari del reddito minimo possano ricevere il primo assegno a novembre”.

“Con Poste Italiane abbiamo sottoscritto un accordo – ha detto ancora Tibaldi – per l’utilizzo degli uffici postali, presenti in modo capillare sul territorio compreso i piccoli comuni, per distribuire i moduli e la guida per la compilazione, ritirare le domande inoltrate ai comuni capofila e ai municipi romani, effettuare la prima lettura elettronica dei moduli e successivamente trasmetterli alle Province. Infine, dopo la compilazione delle graduatorie dei beneficiari da parte delle Province, gli uffici postali provvederanno anche ad erogare l’assegno del Reddito Minimo Garantito. A giorni saranno disponibili sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it il facsimile del modulo di presentazione delle domande e la guida alla compilazione”.

Per questo anno le domande potranno essere presentate unicamente da coloro che hanno i seguenti requisiti: età compresa tra i 30 e i 44 anni; residenza nella regione da almeno 24 mesi al momento della presentazione della domanda; iscrizione ai Centri per l'impiego come inoccupati (ovvero alla ricerca di una prima occupazione) o disoccupati / precariamente occupati. Per queste categorie occorre rientrare nel cosiddetto stato di disoccupazione che si mantiene anche se si è occupati (ivi compresi i contratti di tipo subordinato) quando il reddito annuo percepito è inferiore all'importo fiscale non soggetto all'imponibile IRPEF (€ 8.000); reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro nell'anno precedente; non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico. Sono attribuiti punteggi ulteriori per i carichi familiari, per le donne, per i disabili, per i soggetti in emergenza abitativa e per i disoccupati di lungo periodo con oltre 24 mesi di iscrizione ai Centri per l'Impiego.
 
Top
umby64
view post Posted on 3/9/2009, 10:37




RICHIESTA REDDITO MINIMO GARANTITO E RELATIVO REGOLAMENTO

Il regolamento attuativo per il reddito minimo della legge (17 giugno 2009, n. 9) e la delibera sui criteri per la formazione delle graduatorie (29 maggio 2009, n. 426) sono stati pubblicati sul BURL n. 24 del 27 giugno 2009. Le beneficiarie ed i beneficiari che possono presentare la domanda di accesso alle prestazioni sono, per il 2009, coloro in possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra i 30 e i 44 anni; residenza nella regione da almeno 24 mesi al momento della presentazione della domanda; iscrizione ai Centri per l'impiego come inoccupati (ovvero alla ricerca di una prima occupazione) o disoccupati / precariamente occupati. Per queste categorie occorre rientrare nel cosiddetto stato di disoccupazione che si mantiene anche se si è occupati (ivi compresi i contratti di tipo subordinato) quando
il reddito annuo percepito è inferiore all'importo fiscale non soggetto all'imponibile IRPEF (€ 8.000); reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro nell'anno precedente; non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico. Sono attribuiti punteggi ulteriori per i carichi familiari, per le donne, per i disabili, per i soggetti in emergenza abitativa e per i disoccupati di lungo periodo con oltre 24 mesi di iscrizione ai Centri per l'Impiego.


Per il 2009 le richieste potranno essere inoltrate dal 1° al 30 settembre. Da novembre si procederà, attraverso Poste italiane, all'erogazione del reddito.

La Regione Lazio, infatti, si avvarrà, in fase di prima applicazione della norma e fino all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto che supporterà nella concessione ed erogazione dei benefici previsti, di Poste Italiane Spa per le attività gestionali relativamente alle richieste dell'anno 2009. Al gestore tecnico del servizio verranno affidate le attività di stampa e distribuzione della modulistica, di raccolta delle domande presentate ai comuni capofila dei distretti socio sanitari e agli 800 uffici postali distribuiti sul territorio regionale, di lettura delle domande con l'ausilio di supporti ottici e di erogazione materiale dei contributi. Queste prestazioni verranno erogate sulla base delle graduatorie che saranno adottate dalle Province, sulla base dei criteri contenuti nella DGR n. 426 del 24 maggio 2009.

Tra gli allegati (che trovate in basso a questa pagina) è possibile stampare il fac-simile del modulo per la richiesta di accesso al reddito minimo garantito - anno 2009 e scaricare le Istruzioni per la compilazione, nonché tutte le risposte alle domande più frequenti (FAQ).


AVVERTENZA:
la modulistica originale per la presentazione delle domande sarà solo ed esclusivamente quella che gli utenti potranno ritirare dal 1° settembre 2009 negli uffici di Poste Italiane Spa del Lazio oppure nel Comune capofila del Distretto socio-sanitario cui appartiene il Comune di residenza del richiedente oppure nel Municipio di appartenenza per chi risiede nel Comune di Roma.

La domanda dovrà essere consegnata entro il 30 settembre 2009 al Comune capofila del Distretto socio-sanitario oppure spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per i soli residenti del Comune di Roma le domande andranno consegnate o spedite al Municipio di appartenenza.

Le istruzioni per la compilazione contengono, fra l'altro, l'elenco di tutti i comuni del Lazio, dei Municipi e dei Centri per l'Impiego, nonché dei Distretti socio-sanitari, con l'indicazione dei Comuni appartenenti ai diversi distretti e dei relativi Comuni capofila. Copertura finanziaria della legge: 135 milioni di euro nel triennio 2009-11 di cui 15 mln nel 2009; 60 mln nel 2010; 60 mln nel 2011 (assestamento di bilancio 2009-11).


Ammontare del contributo economico erogato:
• non superiore a 7.000 euro l'anno, pari a circa 583 euro mensili, per gli inoccupati e i disoccupati;
• per i lavoratori precariamente occupati vige una condizione di proporzionalità sulla base di quanto percepito nell'anno in corso (es.: se si sono percepiti 4.000 euro, il beneficio sarà di 3.000 euro);
• il beneficio economico sarà corrisposto mensilmente, tramite Poste Italiane Spa, ed avrà durata annuale.

Criteri per la formazione delle graduatorie: la Regione Lazio adotta annualmente i criteri per definire le graduatorie di accesso dei beneficiari al reddito minimo garantito sulla base di specifici parametri; i criteri per l'anno 2009 sono stati definiti con la delibera di Giunta n. 426 del 24 maggio 2009. Sulla base dei criteri così definiti, le Province adottano le graduatorie.

Decadenza e sospensione:
• in caso di dichiarazioni false o di falsa certificazione c'è la decadenza del beneficio ed il recupero di quanto percepito;
• si decade in caso di assunzione a tempo indeterminato o di attività di lavoro autonomo oppure in caso di rifiuto di una "congrua offerta di lavoro", come previsto dalla legge regionale, da parte del Centro per l'Impiego;
• in caso di contratti di lavoro a termine, di contratti di inserimento, di partecipazione a corsi di formazione o a tirocini retribuiti, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto rispetto al reddito percepito.



Scarica in formato PDF tutte le documentazioni necessarie:

legge regione Lazio reddito minimo garantito

regolamento attuativo reddito minimo grantito

istruzioni compilazione domanda reddito minimo garantito

fac-simile modulo richiesta reddito minimo garantito
 
Top
umby64
view post Posted on 8/9/2009, 08:33




MODULI PER DOMANDA REDDITO MINIMO GARANTITO NON SI TROVANO AGLI UFFICI POSTALI

“La segnalazione arriva da diversi cittadini, compresi anche gli uffici postali in centro”. “Doveva divenire operativa dal 1 settembre la legge sul reddito minimo garantito emanata dalla Regione Lazio, ma in diversi uffici postali si cade dalle nuvole di fronte alle richieste di numerosi candidati, invitiamo quindi la Regione Lazio a ricalibrare gli aspetti organizzativi relativi a tali richieste visto che il termine per la presentazione delle domande scadrà il 30 settembre”.

“Le richieste per ottenere il beneficio di 583 euro mensili per i disoccupati/precari di età compresa tra i 30 e i 44 anni, potranno avvenire attraverso i moduli che si possono ritirare presso gli 800 uffici postali della città e nei Municipi. Molti uffici postali però, tra cui alcuni che si trovano nelle zone centrali della città tra Piazza San Silvestro e l’Ospedale Regina Margherita a Trastevere, tra l’altro riconosciuti per la loro rilevanza non soltanto strategica, non detengono tali moduli e identiche carenze, a detta di numerosi giovani cittadini romani, si riscontrano anche in altri uffici postali della città”.
 
Top
umby64
view post Posted on 18/10/2009, 10:39




REDDITO MINIMO GARANTITO, ASS. TIBALDI: “LE GRADUATORIE SARANNO RESE PUBBLICHE PRIMO NOVEMBRE”

“Non c’è nessuna presa in giro della popolazione in merito alla pubblicazione degli elenchi provvisori degli aventi diritto all’erogazione del reddito minimo garantito. Secondo quanto chiaramente previsto dal regolamento queste liste saranno pubblicate da ciascuna provincia entro i primi di novembre. Dopo 15 giorni dalla pubblicazione gli aventi diritto dovranno presentarsi presso i Centri per l’Impiego per le ulteriori verifiche”.

E’ quanto risponde l’Assessora al Lavoro, Pari opportunità e Politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi alla dichiarazione del Consigliere Celori in merito alla notizia riguardante il Reddito Minimo Garantito apparsa sul sito della Provincia di Roma.

“La regione Lazio – conclude Tibaldi – ha molto a cuore le fasce deboli del mercato del lavoro e proprio per questo abbiamo fortemente voluto la legge sul Reddito Minimo Garantito. Ribadisco che per il primo anno si tratta di una sperimentazione che riguarda un numero ristretto di beneficiari, e che è nostra ferma intenzione allargare per i prossimi anni la platea degli aventi diritto. Per far questo il Consigliere dovrebbe unirsi alla Giunta Regionale nel richiedere al Governo nazionale risorse aggiuntive da destinare al Reddito minimo”.

 
Top
6 replies since 24/3/2009, 18:39   250 views
  Share